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Lavoratori intermittenti: modalità di computo e di trasmissione delle denunce

Mercoledì 23/04/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con Messaggio n. 1322 del 18 aprile l'Inps fornisce chiarimenti in merito alle modalità di computo e di trasmissione delle denunce per i lavoratori intermittenti.

Relativamente al computo di lavoratori intermittenti, nell’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti, compresi quelli non retribuiti, a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. 
I lavoratori intermittenti devono essere computati all’interno di tale elemento in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre, ai sensi dell’articolo 18 del D. n.81/2015. 
Il semestre da considerare è quello precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens.

In ragione del fatto che l’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 81/2015 dispone il computo in organico del lavoratore intermittente sulla base del lavoro svolto in un periodo plurimensile, spiega l'Istituto, il valore orario a cui rapportare tale lavoro deve essere anch’esso plurimensile. Precisamente, ai fini della compilazione dell’elemento <ForzaAziendale> del flusso Uniemens, l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre (precedente) deve essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre.

Trasmissione flusso Uniemens
A partire dalla competenza di aprile 2025 l’invio del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità deve essere assolto anche nei casi in cui detti lavoratori non percepiscano alcun emolumento.
I datori di lavoro interessati, a tal fine, devono provvedere, per l’intero mese, a valorizzare esclusivamente il codice “NR00” in <TipoLavStat>, senza valorizzazione delle settimane.

Pertanto, le Strutture territoriali dell’Istituto non devono più sospendere le matricole con soli lavoratori intermittenti, senza indennità di disponibilità, nei mesi in cui gli stessi non prestano attività lavorativa.

Fonte: https://www.inps.it
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